Art. 10
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 93 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e sostituito dal seguente:
"All'atto di ciascun riscontro, nel caso di constatate irregolarità, si compila un verbale sottoscritto almeno da due agenti dell'amministrazione che debbono aver assistito all'operazione.
L'incaricato della consegna alla posta può assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.
Il verbale fa piena fede anche l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo.
I verbali relativi a differenze sono passati all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità stabilite con l'art. 56 del codice postale, salvo che la contravvenzione non sia transatta amministrativamente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-10