Art. 5
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 74 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Le pubblicazioni, per essere considerate periodiche agli effetti postali, debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data, il numero progressivo e la indicazione della loro periodicità e debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo, con fogli di eguale formato regolarmente numerati.
È consentito che una pubblicazione consti di più parti purchè queste abbiano la stessa periodicità e non possono formare oggetto di più associazioni distinte.
Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, qualsiasi inserto redazionale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza schede di associazione, locandine, ecc., attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte.
Le stampe periodiche dei primi tre gruppi possono recare pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli, regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo. Le stampe periodiche, che recano pubblicità in misura eccedente il 70% della loro superficie totale, sono assoggettate alla tassa prevista per i porti successivi al primo dei periodici di IV gruppo. Sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.
Le stampe periodiche di qualsiasi gruppo possono anche contenere, verso corresponsione della soprattassa per essi stabilita, inserti pubblicitari a favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.
La pubblicità di cui ai commi precedenti può inoltre essere corredata di piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni.
Unitamente alle altre prescritte indicazioni, le stampe periodiche devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicità contenuta. Gli inserti pubblicitari saranno singolarmente contraddistinti dalla indicazione I. P.
La omissione o l'inesattezza di tali indicazioni è considerata, per gli effetti dell'art. 73 del codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-5