Art. 2
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 64 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto può essere ripartito in inserti. Per ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono.
È consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta o involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "Manoscritti con lettera di accompagnamento". Le istanze in carta bollata accompagnanti i documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 20 grammi.
I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-2