Art. 3
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 65 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Sono considerate stampe, ed ammesse a fruire della tariffa relativa, le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia, o di qualsiasi processo meccanico facile a riconoscersi, eccetto il calco, la macchina da scrivere e i timbri a carattere mobili o fissi.
Sono ammessi allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche.
Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, annullati o no, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. È però consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di predisporvi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline dello Stato, semplici, in bianco".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-3