Art. 4
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 71 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Non può fruire della tariffa stabilita per le stampe periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato dopo la tiratura, o a mano o mediante processo meccanico.
Salvo quanto disposto nei successivi articoli 72 e 73, è consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purchè venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere.
È altresì consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purchè questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta o involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera d'accompagnamento".
Per i pieghi di stampe di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non rispondenti a tutte le condizioni per essi prescritte trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 42, secondo comma, del codice postale.
Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purchè siano dichiarate e francate interamente come tali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-4