Art. 7

In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 88 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente: "La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se presentata direttamente ad una direzione provinciale, o tre giorni prima se ad un ufficio. Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di ciascuna pubblicazione".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-7

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