Art. 6
In vigore dal 4 giu 1970
L'art. 82 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Sono considerati supplementi, e debbono essere affrancati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 80, applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli redazionali, spediti separatamente.
I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordate associazioni a parte.
I supplementi devono essere spediti dalle stesse località da cui sono spediti i fogli principali, purchè abbiano una intestazione a sè e rechino l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono.
Sono assimiliati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si riferiscono, purchè il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione con le pubblicazioni stesse.
I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati, sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.
Ai supplementi si applicano le norme di cui agli ultimi cinque comma dell'art. 74
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;1309#art-6