Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 17

Vigilanza

In vigore dal 21 nov 1968
L'Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno per quanto riguarda le attività inerenti all'amministrazione generale e all'assistenza generica e del Ministero della sanità per le attività relative all'assistenza sanitaria. A tali fini, l'Associazione trasmette al Ministero dell'interno e al Ministero della sanità, secondo le materie di cui sopra, un elenco delle deliberazioni non soggette ad approvazione, con l, indicazione sommaria della parte dispositiva. Copia dell'elenco inviato ad uno dei detti Ministeri è trasmessa per conoscenza anche all'altro. Il Ministero competente può, entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrale delle deliberazioni elencate; le deliberazioni delle quali non è richiesta copia diventano esecutive allo scadere del suddetto termine di tempo. Lo stesso Ministero, entro il termine di quindici giorni da ricevimento degli atti richiesti, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime. Durante detto termine L esecutività delle deliberazioni rimane sospesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-17

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