Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 18

Controllo di merito

In vigore dal 21 nov 1968
Agli effetti dell'approvazione prevista dagli della legge, l'Associazione rimette in copia al Ministero dell'interno, entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti: a) bilancio preventivo e relative variazioni; b) conto consuntivo; c) regolamento organico del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-18

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