Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 15

Presidente del consiglio provinciale

In vigore dal 21 nov 1968
Il presidente del consiglio provinciale: a) convoca il consiglio stesso e fissa l'ordine del giorno delle adunanze; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del collegio; c) assicura il coordinamento delle attività del consiglio provinciale e delle delegazioni sezionali con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da quello fra i componenti elettivi del consiglio provinciale che sia più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina da quello tra i predetti che sia più anziano di età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-15

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