Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 10

Compiti del comitato centrale

In vigore dal 21 nov 1968
Il comitato centrale: a) delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno decorso; b) determina la misura della quota sociale e delibera annualmente, in rapporto al numero dei soci iscritti per provincia, l'aliquota dei proventi associativi che le sezioni provinciali debbono versare alla sede centrale e quella di cui le sezioni medesime possono disporre per il funzionamento e le attività delle sezioni provinciali e delle delegazioni sezionali; c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi centrali dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili; d) formula i programmi degli interventi di assistenza generica e di assistenza sanitaria da attuarsi a cura dell'Associazione e da direttive alle sezioni provinciali per l'azione da svolgere in favore dei mutilati ed invalidi civili; e) cura l'attuazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci; f) delibera il regolamento organico del personale ai sensi dell' della legge nonché i regolamenti dei servizi centrali e periferici; nomina il segretario generale ed il personale della Associazione secondo le norme del regolamento organico; g) delibera le convenzioni per l'espletamento dei servizi di esattoria e tesoreria, secondo le norme stabilite in materia dello statuto; h) esercita il controllo sulle attività delle sezioni provinciali e delega, in caso di necessità, alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le dette sezioni e presso le delegazioni sezionali; i) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-10

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