Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 5
Candidature per la elezione dei delegati e dei consiglieri provinciali
In vigore dal 14 ago 1971
L'assemblea provinciale elegge il proprio presidente il quale, verificata la validità dell'adunanza ai sensi dell' secondo comma, della legge, dà corso alle operazioni elettorali.
Le candidature per la elezione dei delegati all'assemblea generale e le candidature per la elezione dei consiglieri provinciali devono essere raggruppate in liste contenenti, ciascuna, un numero di candidati pari a quello da eleggere.
I delegati da eleggere sono computati in ragione di uno ogni 1000 soci residenti nella provincia o frazione superiore a 500. Ogni provincia deve avere almeno quattro delegati.
Ogni lista, sia per la elezione dei delegati, sia per la elezione dei consiglieri provinciali, deve comprendere almeno un candidato per ciascuna delle quattro categorie di invalidità, di cui all', penultimo comma, del presente regolamento.
Le liste, per entrambe le elezioni, devono essere presentate al presidente dell'assemblea entro un'ora dall'avvenuto insediamento del medesimo.
All'atto della presentazione delle liste, i soci presentatori designano un rappresentante per ciascuna lista. Se venga presentata una sola lista i rappresentanti sono in numero di due.
Il presidente ed i rappresentanti delle liste costituiscono l'ufficio elettorale dell'assemblea.
A cura del detto ufficio viene assegnato ad ogni lista, per ciascuna delle due elezioni da effettuare, un numero progressivo, seguendo l'ordine di presentazione. Le liste, così numerate, sono affisse nella sala della riunione per tutta la durata delle operazioni di voto.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-5