Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 8

Assemblea generale dei soci

In vigore dal 21 nov 1968
L'assemblea generale dei soci, di cui all' della legge: a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione; b) designa i dieci membri elettivi del comitato centrale, previsti dall' della legge, secondo le norme del presente regolamento che disciplinano tale elezione; c) designa i tre soci componenti del collegio dei sindaci, ai sensi dell' della legge; d) delibera lo statuto e, quando occorra, ne propone la revisione e le modifiche, ai sensi dell' della legge. L'assemblea generale è convocata dal presidente del comitato centrale e si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni. Essa può, tuttavia, essere convocata in via straordinaria e per particolari necessità ad iniziativa del comitato centrale. Le adunanze sono valide in prima convocazione, con la partecipazione di almeno due terzi dei delegati; in seconda convocazione, da tenersi dopo 24 ore, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei predetti delegati. Le deliberazioni, salvo che per la designazione dei membri elettivi del comitato centrale, sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. L'assemblea generale elegge, di volta in volta, il proprio presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-8

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