Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 4

Convocazione dell'assemblea provinciale

In vigore dal 21 nov 1968
Ai fini di cui all', primo comma, della legge, l'assemblea provinciale è convocata dal presidente del consiglio provinciale, mediante avvisi personali da inviare, almeno dieci giorni prima della convocazione, ai soci residenti nella provincia. A ciascun socio sono inviati due avvisi: l'uno per la elezione dei delegati all'assemblea generale e l'altro per la elezione dei consiglieri provinciali. Gli avvisi di convocazione sono costituiti da due sezioni staccabili. La sezione sinistra indica l'oggetto della convocazione, il luogo e la data della riunione; la sezione destra reca la dicitura "Elezione dei delegati - Voto la lista n..." ovvero la dicitura "Elezione dei consiglieri provinciali - Voto la lista n....". All'assemblea provinciale partecipano i soci iscritti prima della data di emissione degli avvisi di convocazione ed in regola con i pagamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-4

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