Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 12
Presidente
In vigore dal 21 nov 1968
Il presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della medesima, presiede il comitato centrale, vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvedere a dare esecuzione alle deliberazioni del comitato stesso.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da quello fra i componenti elettivi del comitato centrale che sia più anziano di nomina ed in caso di parità di nomina da quello tra i predetti che sia più anziano di età.
Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Associazione o per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal comitato centrale.
Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia, in questi casi, il presidente è tenuto ad informare alla prima riunione il comitato centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-12