Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 16

Delegazione sezionale

In vigore dal 21 nov 1968
La delegazione sezionale, salve le altre attribuzioni previste dallo statuto ai sensi dell' della legge: a) provvede all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei soci; b) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili; c) provvede all'istruttoria delle domande per l'assistenza diretta, da attuarsi a cura dell'Associazione; d) attua gli interventi assistenziali che siano demandati alla delegazione medesima dalla sezione provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-16

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