Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 19
Contratti
In vigore dal 21 nov 1968
I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre lire 2.000.000, devono, di regola, essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per 1 contratti dello Stato.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma devono essere preventivamente autorizzate dai Ministeri vigilanti, in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-19