Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo II

Art. 22

Prima iscrizione dei soci

In vigore dal 14 ago 1971
Ai fini della prima costituzione degli organi ordinari della Associazione previsti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458, il comitato centrale in carica per effetto dell' della legge stessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento indice l'iscrizione dei soci effettivi, mediante adeguate forme di pubblicità da attuarsi in ogni capoluogo di provincia. Per ottenere l'iscrizione in qualità di socio effettivo, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' della legge e che abbiano compiuto il 180 anno di età debbono inoltrare al comitato provinciale in carica per effetto del citato della legge apposita domanda, corredata dal certificato di nascita, dal certificato di residenza, da un attestato dell'ufficiale sanitario comprovante il grado della minorazione fisica e che non si tratti di cecità o sordomutismo nonché da altra idonea certificazione da cui risulti che la minorazione stessa non deriva da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Nell'attestato sanitario di cui al comma precedente deve essere, altresì, precisato se il richiedente appartenga alla categoria dei motulesi o dei neurolesi o dei poliomielitici o degli invalidi affetti da altre infermità. Avverso le risultanze dell'accertamento dell'ufficiale sanitario l'interessato può chiedere un esame di controllo da parte del medico provinciale. La domanda per ottenere l'iscrizione a socio può essere corredata, in luogo dell'attestato dell'ufficiale sanitario, da una certificazione rilasciata dalle commissioni sanitarie previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata dalla legge 21 giugno 1967, n. 497. Ove dalla detta certificazione non risulti la appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nel comma terzo, tale precisazione è fatta dal medico provinciale su richiesta del comitato provinciale dell'associazione. Nella domanda l'interessato deve dichiarare l'impegno a versare, dalla data dell'ammissione a socio, la quota sociale, secondo le modalità che saranno determinate a norma di statuto. Il comitato provinciale di cui al secondo comma decide sulla domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione all'interessato. Contro il diniego di iscrizione è ammesso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione, ricorso al prefetto che decide entro i successivi quindici giorni con provvedimento definitivo, sentito il medico provinciale. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 MARZO 1971, N. 486.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli adempimenti previsti nell'art. 22 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, debbono essere espletati entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-22

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Prima iscrizione dei soci (Art. 22 Regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, recante norme sull'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.) — Testo vigente | Portale Normativo