Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo II
Art. 25
Costituzione degli organi ordinari
In vigore dal 21 nov 1968
I verbali delle adunanze dell'assemblea generale sono comunicati, a cura della sede centrale dell'Associazione, al Ministero dell'interno che provvede, di concerto con quello della sanità, alle nomine previste dagli della legge.
Dalla data di insediamento degli organi ordinari dell'Associazione, cessano di funzionare gli organi provvisori di cui all' della legge stessa.
Visto, il Ministro per l'interno: RESTIVO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-25