Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 21
Gratuità delle cariche sociali
In vigore dal 21 nov 1968
Le funzioni inerenti a tutte le cariche sociali sono disimpegnate gratuitamente.
La gratuità non esclude il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di componente del comitato centrale e di componente del collegio dei sindaci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-21