Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 14

Adunanze e deliberazioni del consiglio provinciale

In vigore dal 21 nov 1968
Il consiglio provinciale si riunisce ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti. Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Le funzioni di segretario del consiglio provinciale sono demandate ad uno dei componenti elettivi scelto dal presidente; il segretario redige i verbali, che sono sottoscritti dal presidente e dallo stesso segretario. I componenti del consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza è pronunziata dal consiglio stesso e del provvedimento è data comunicazione all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-14

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