Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458Titolo I

Art. 13

Consiglio provinciale

In vigore dal 14 ago 1971
Il consiglio provinciale: a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei soci e sulle modifiche della situazione dei soci stessi; b) forma e tiene aggiornati gli elenchi dei soci iscritti, residenti nella provincia, distintamente per le categorie di cui al penultimo comma dell' del presente regolamento; c) tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili nella circoscrizione provinciale, secondo le direttive degli organi centrali; d) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili; e) attua, con i mezzi a disposizione nella sezione provinciale ai sensi dell', provvidenze di assistenza generica e di assistenza sanitaria per i detti minorati; f) studia i problemi che interessano la categoria, nella circoscrizione provinciale, segnalando al comitato centrale necessità e prospettive di intervento; g) provvede al finanziamento delle delegazioni sezionali ed esercita il controllo sulle attività delle medesime, secondo le direttive degli organi centrali; h) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto e dai regolamenti. Copia delle deliberazioni del consiglio provinciale dev'essere inviata alla sede centrale dell'Associazione non oltre dieci giorni dalla loro adozione. Il consiglio provinciale rassegna al comitato centrale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione programmatica delle attività che intende svolgere nell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 486, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 5, 9 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, n. 1116, i richiami in essi contenuti all'art. 3 debbono intendersi riferiti al quarto comma dello stesso articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-13

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