Regolamento per l'attuazione della L. 23 aprile 1965, n. 458›Titolo I
Art. 2
Compiti dell'Associazione
In vigore dal 21 nov 1968
L'Associazione svolge i seguenti compiti, anche nei confronti dei non associati:
a) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza dei minorati predetti;
b) provvedere all'assistenza morale e materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale ed agevolando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
c) collaborare con le autorità governative competenti in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale della categoria;
d) collaborare con lo Stato e con enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuovere, a tal fine, intese con altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-07;1116#art-rpl-2