Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo IV
Art. 20
In vigore dal 24 gen 1969
Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola.
Al personale assistente, di segreteria, tecnico e ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Agli insegnamenti di cui all', si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-20