Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 18

In vigore dal 24 gen 1969
Il servizio di cassa della scuola è affidato ad un istituito di credito di notoria solidità, con deliberazione del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-18

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Art. 18 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo