Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo III

Art. 13

In vigore dal 24 gen 1969
I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione. In tale periodo di tempo i laureati perfezionandi: 1) preparano una dissertazione scritta e quant'altro occorra per esporre i risultati di una ricerca originale; 2) frequentano corsi della scuola e corsi e istituiti della università; 3) possono essere autorizzati a svolgere attività didattica presso la facoltà relativa alla sezione di appartenenza, e sono tenuti a svolgere detta attività nei corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-13

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Art. 13 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo