Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 15

In vigore dal 24 gen 1969
Le rendite della scuola sono costituite: a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati; c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-15

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Art. 15 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo