Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo IV
Art. 15
27 / 49In vigore dal 24 gen 1969
Le rendite della scuola sono costituite:
a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati;
c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-15