Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo III

Art. 11

In vigore dal 24 gen 1969
I corsi ordinari per gli iscritti al primo anno degli studi universitari hanno la durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà interessate. Nel piano degli stessi sono compresi: 1) corsi di lezione cattedratiche e di seminario; 2) corsi di lettorato di lingue straniere; 3) esercitazioni di carattere scientifico e conferenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo