Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo III
Art. 9
In vigore dal 24 gen 1969
L'anno accademico della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. La durata della permanenza degli allievi nei collegi annessi alla scuola e delle altre prestazioni di questa in favore degli allievi medesimi è disciplinata dal regolamento interno in attuazione di quanto previsto dal successivo :
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-9