Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo II
Art. 6
In vigore dal 24 gen 1969
Il consiglio direttivo della scuola è composto:
a) dal direttore della scuola, che lo presiede;
b) dal vice-direttore della scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
c) dal direttore della scuola normale superiore di Pisa;
d) dai presidi delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell', o da loro delegati;
e) dai direttori delle cinque sezioni della scuola;
f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri per un triennio accademico e confermabili;
g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto annualmente dall'assemblea generale degli allievi stessi;
h) dal direttore amministrativo dell'Università di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso.
Al consiglio direttivo, ai sensi della legge istitutiva, spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-6