Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo I
Art. 2
In vigore dal 24 gen 1969
La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, entro i limiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1967, n. 117, e ai sensi delle leggi sulla istruzione superiore.
La scuola si articola nelle seguenti sezioni, ciascuna delle quali accoglie studenti e perfezionandi laureati dei corsi di laurea di cui al precedente articolo:
a) sezione di giurisprudenza e scienze politiche;
b) sezione di economia e commercio;
c) sezione di medicina e chirurgia;
d) sezione di ingegneria;
e) sezione di agraria.
In relazione all', comma primo, del presente statuto la scuola si avvale dei seguenti collegi:
a) collegio giuridico, per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche;
b) collegio medico, per la sezione di medicina e chirurgia;
c) collegio "A. Pacinotti", per le sezioni di ingegneria, di agraria e di economia e commercio.
Tali collegi costituiscono le sedi delle sezioni nelle quali sono concentrati i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di esse e al mantenimento degli allievi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-2