Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo II

Art. 5

In vigore dal 24 gen 1969
Il vice-direttore è nominato dal direttore della scuola per un biennio accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascuno dei consigli delle facoltà cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'. Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-5

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