Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo II
Art. 8
In vigore dal 24 gen 1969
All'attività di ogni sezione provvede una commissione didattica cui spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai consigli di facoltà.
Essa è composta:
a) dal direttore di sezione che la presiede;
b) da tre professori di ruolo designati dalla facoltà interessata;
c) da un appartenente a ciascuna delle altre categoria di docenti della sezione, scelto dalla facoltà interessata in una terna di eletti dai componenti di ciascuna categoria.
Di ciascuna commissione didattica farà parte un rappresentante degli allievi in corrispondenza a quanto le norme legislative dispongano per i consigli di facoltà.
Tutti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati, ad eccezione del rappresentante degli allievi avente mandato di durata annuale rinnovabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-8