Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo I

Art. 1

In vigore dal 24 gen 1969
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa . La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 - che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931; del collegio medico, istituito nel 1933; della scuola superiore per le scienze applicate "A. Pacinotti" per le facoltà di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata del 1951 - ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi: 1) promuovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica; 2) stimolando e preparando giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attività alla ricerca scientifica ed all'insegnamento. A tal fine la scuola accoglie in distinte sezioni - per concorso nazionale - studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Università di Pisa, nonché laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-1

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Art. 1 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo