Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo I
Art. 1
13 / 49In vigore dal 24 gen 1969
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa
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La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 - che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931;
del collegio medico, istituito nel 1933; della scuola superiore per le scienze applicate "A. Pacinotti" per le facoltà di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata del 1951 - ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi:
1) promuovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica;
2) stimolando e preparando giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attività alla ricerca scientifica ed all'insegnamento.
A tal fine la scuola accoglie in distinte sezioni - per concorso nazionale - studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Università di Pisa, nonché laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-1