Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo III
Art. 14
In vigore dal 24 gen 1969
La scuola rilascia:
a) agli allievi che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza;
b) agli allievi che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento.
I diplomi sono rilasciati dal direttore della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-14