Art. 14
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo III

Art. 14

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In vigore dal 24 gen 1969
La scuola rilascia: a) agli allievi che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza; b) agli allievi che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento. I diplomi sono rilasciati dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-14