Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 17

In vigore dal 24 gen 1969
L'anno finanziario della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il consiglio direttivo delibera nel mese di luglio sul bilancio preventivo, nei quale è, tra l'altro, stanziato un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso, nonché un fondo da utilizzare secondo le indicazioni dell'assemblea generale degli allievi per le attività integrative di carattere culturale, sportivo e ricreativo. Il rendiconto consuntivo è approvato dal consiglio direttivo entro il mese di marzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-17

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Art. 17 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo