Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 22

In vigore dal 24 gen 1969
Ogni anno, nel mese di aprile, il consiglio direttivo determina per ciascuna sezione, il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. I posti di allievo del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti delle sezioni di medicina e chirurgia e di ingegneria, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti delle altre sezioni. Gli allievi ammessi alla scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all', fino al compimento del corso degli studi universitari. Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messo a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti, però, delle accertate maggiori disponibilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-22

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Art. 22 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo