Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 25

In vigore dal 24 gen 1969
La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla scuola nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento e riportate nel bando di concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-25

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Art. 25 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo