Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 27

In vigore dal 24 gen 1969
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di giurisprudenza e di scienze politiche sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: componimento a scelta del candidato su un argomento storico o filosofico; prova orale di storia e filosofia; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta in istituzioni di diritto privato, per gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza, e di storia delle dottrine politiche, per gli studenti del corso di laurea di scienze politiche; prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia già superato gli esami universitari dell'anno precedente; prova scritta ed orale su una lingua straniera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo