Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo V
Art. 27
In vigore dal 24 gen 1969
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di giurisprudenza e di scienze politiche sono le seguenti:
a) per l'ammissione al 1° anno:
componimento a scelta del candidato su un argomento storico o filosofico;
prova orale di storia e filosofia;
prova orale di conoscenza di una lingua straniera;
b) per l'ammissione al 2° anno:
prova scritta in istituzioni di diritto privato, per gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza, e di storia delle dottrine politiche, per gli studenti del corso di laurea di scienze politiche;
prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia già superato gli esami universitari dell'anno precedente;
prova scritta ed orale su una lingua straniera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-27