Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo V

Art. 24

In vigore dal 24 gen 1969
Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario gli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado costituente titolo per l'iscrizione ai corsi di laurea cui si riferisce ogni singola sezione. Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno dei corsi di laurea della relativa, sezione, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà per l'anno di riferimento. Il direttore della scuola, sentita la commissione didattica di sezione, ha facoltà di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami: in tal caso i candidati risultati vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito entro la sessione autunnale di corso frequentato. Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in un'università o istituto universitario italiano nei corsi di laurea cui si riferisce ciascuna sezione, da non oltre due anni solari computati alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Non potrà essere ammesso ai concorsi chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-24

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Art. 24 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo