Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo V
Art. 23
In vigore dal 24 gen 1969
I posti di allievi del corso ordinario di ciascuna sezione sono conferiti mediante concorso per esami; i posti di allievi del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi.
I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore della scuola entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi anche nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-23