Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo V
Art. 25
37 / 49In vigore dal 24 gen 1969
La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla scuola nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento e riportate nel bando di concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-25