Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo III
Art. 11
23 / 49In vigore dal 24 gen 1969
I corsi ordinari per gli iscritti al primo anno degli studi universitari hanno la durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facoltà interessate.
Nel piano degli stessi sono compresi:
1) corsi di lezione cattedratiche e di seminario;
2) corsi di lettorato di lingue straniere;
3) esercitazioni di carattere scientifico e conferenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-11