Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo III
Art. 13
25 / 49In vigore dal 24 gen 1969
I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici.
L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione.
In tale periodo di tempo i laureati perfezionandi:
1) preparano una dissertazione scritta e quant'altro occorra per esporre i risultati di una ricerca originale;
2) frequentano corsi della scuola e corsi e istituiti della università;
3) possono essere autorizzati a svolgere attività didattica presso la facoltà relativa alla sezione di appartenenza, e sono tenuti a svolgere detta attività nei corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-13