Art. 20
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di PisaCapo IV

Art. 20

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In vigore dal 24 gen 1969
Il direttore amministrativo dell'Università di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola. Al personale assistente, di segreteria, tecnico e ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Agli insegnamenti di cui all', si provvede mediante incarichi, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-20