Art. 7

In vigore dal 4 apr 1968
Per quanto attiene al requisito della consistenza organizzativa ed economica di cui all', n. 5 della legge, le organizzazioni dovranno essere costituite da un congruo numero di associati. Quando delle organizzazioni facciano parte cooperative od altri enti associativi, si tiene conto, ai fini dell'accertamento del suddetto requisito, del numero dei produttori ortofrutticoli aderenti a tali cooperative od enti. Ai fini del requisito di cui sopra, l'organizzazione deve dimostrare che la produzione degli associati raggiunga globalmente un volume che sia almeno sufficiente ad alimentare un centro di condizionamento dei prodotti. Nell'accertamento del suddetto requisito si terrà altresì conto dell'entità del contributo a carico degli associati, delle altre entrate dell'organizzazione e della sua complessiva situazione patrimoniale, in rapporto alla finalità di una efficace disciplina della produzione e del mercato nella zona in cui l'organizzazione opera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo