Art. 11

In vigore dal 4 apr 1968
Oltre che nel caso previsto dall'articolo precedente, la cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previo parere del comitato consultivo nazionale, quando dagli accertamenti compiuti dal Ministero, risulta che l'organizzazione non abbia, durante almeno un biennio, svolto un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui essa esercita la propria attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-11

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